Dal 2025 (soggetti "solari"), le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante taxi o noleggio con conducente, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili, nei limiti previsti, se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.lgs.. 241/97, quali carte di credito, debito e prepagate (art. 1 co. 81 lett. b) e 83 della L. 207/2024).
Tale disposizione deve essere coordinata con l'art. 54 co. 2 lett. b) del TUIR (inserito dall'art. 5 co. 1 lett. b) del D.lgs. 192/2024), ai sensi del quale, sempre dal 2025, non concorrono alla formazione del reddito imponibile nemmeno i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter co. 1 del TUIR).