Considerata la disciplina applicabile dal 2025, se il committente non rimborsasse le spese addebitategli dall'esercente arte o professione, sostenute per l'esecuzione dell'incarico, il costo resterebbe, di fatto, indeducibile in capo a quest'ultimo (ex art. 54-ter co. 1 del TUIR).
Per scongiurare tale evenienza, anche relativamente alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, è stata introdotta una disciplina analoga a quella prevista, nell'ambito del reddito d'impresa, per la deducibilità delle perdite su crediti.
In particolare, le spese non rimborsate da parte del committente diventano deducibili dalla data in cui (art. 54-ter co. 2 del TUIR):
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il committente ha fatto ricorso o è stato assoggettato a uno degli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal DLgs. 14/2019 (per ognuno dei quali l'art. 54-ter co. 3 del TUIR individua il momento in cui il committente medesimo si considera a essi assoggettato) o a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni;
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la procedura esecutiva individuale nei confronti del committente sia rimasta infruttuosa;
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il diritto alla riscossione del corrispondente credito è prescritto.