Con la nota 20.1.2025 n. 809, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito che gli enti del Terzo settore dotati di una o più sedi secondarie territorialmente distanti possono predisporre registri dei volontari non occasionali ex art. 17 co. 1 del DLgs. 117/2017 relativi alle singole sedi, a condizione che ciò avvenga con modalità tali da garantire l'assolvimento degli obblighi di registrazione e assicurazione dei volontari e la certezza delle scritture; a tal fi ne, ogni registro dovrà essere regolarmente vidimato.