Si osserva che i nuovi obblighi di tracciabilità per le spese di trasferta previsti dall'art. 1 co. 81- 83 della L. 207/2024 non sembrano sempre rispettabili, soprattutto nei Paesi esteri con scarsa (se nonnulla) diffusione dei mezzi di pagamento tracciati. Se la spesa non è tracciabile, ad ora l'unica soluzione percorribile sembrerebbe quella di erogare la retribuzione al dipendente "al lordo" del rimborso, con la conseguente imponibilità integrale del medesimo. A questo punto, però, sembrerebbe ragionevole ritenere deducibile l'importo "lordizzato" come costo del lavoro contabilizzato nella voceB.9 del Conto economico, atteso che esso perderebbe la natura di rimborso per trasferta.
Inoltre, sempre secondo gli Autori, l'utilizzo di pagamenti tracciabili non appare necessario nell'ipotesi di rimborso analitico delle spese per trasferte fuori del territorio comunale, con riferimento a quanto stabilito dall'art. 51 co. 3, terzo periodo, del TUIR. In base a tale disposizione, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, fi no all'importo massimo giornaliero di 15,49 euro (25,82 euro per le trasferte all'estero). Infatti, non essendoci necessità di documentazione, dovrebbe derivarne il venir meno dell'esigenza di tracciabilità.