La concatenazione delle norme che regolano la tassazione delle cripto-attività (art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR, art. 5 del DLgs. 461/97 e art. 1 co. 23 e 24 della L. 207/2024) potrebbero autorizzare una lettura per cui, fermo il prelievo nella misura del 26% per il 2025 e del 33% dal 2026, esso abbia quale misura il 12,50% per il biennio 2023-2024.
Fermo restando che i modelli di dichiarazione per le annualità di tale biennio indicano invece quale misura il 26%, per i contribuenti che intendano considerare quale aliquota applicabile il 12,50%rimarrebbe la strada del contenzioso con l'Amministrazione finanziari.