Notizia

Spese riaddebitate al committente dall’esercente arte o professione

Pubblicato il 27 gennaio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Dal 2025 non concorrono più alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico (es. vitto, alloggio, viaggio e trasporto) e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54 co. 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter co. 1del TUIR).
L'applicazione della novità può comportare nella pratica qualche incertezza in relazione alla disciplina transitoria disposta dall'art. 6 co. 2 del DLgs. 192/2024. In particolare, è stato stabilito che, fino al 31.12.2024, le spese oggetto di rimborso continuano a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo del professionista, mentre le somme percepite a rimborso delle medesime continuano a concorrere alla formazione del medesimo; se il cliente riveste la qualifica di sostituto d'imposta, fino alla medesima data le predette somme continuano a essere assoggettate a ritenuta d’acconto ex art. 25 del DPR 600/73.

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Rottamazione quater

Versamento settima rata di quanto dovuto ai fini della c.d “rottamazione quater”.È riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni e pertanto il versamento è c...

Scadenza del 28 febbraio 2025
Iva Stampati fiscali

Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2024 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita.

Scadenza del 28 febbraio 2025
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2024 (soggetti mensili);al quarto trimestre 2024 (so...