Dal 2025 non concorrono più alla formazione del reddito imponibile i rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico (es. vitto, alloggio, viaggio e trasporto) e addebitate analiticamente in capo al committente (art. 54 co. 2 lett. b) del TUIR). Allo stesso tempo, tali spese non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene (art. 54-ter co. 1del TUIR).
L'applicazione della novità può comportare nella pratica qualche incertezza in relazione alla disciplina transitoria disposta dall'art. 6 co. 2 del DLgs. 192/2024. In particolare, è stato stabilito che, fino al 31.12.2024, le spese oggetto di rimborso continuano a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo del professionista, mentre le somme percepite a rimborso delle medesime continuano a concorrere alla formazione del medesimo; se il cliente riveste la qualifica di sostituto d'imposta, fino alla medesima data le predette somme continuano a essere assoggettate a ritenuta d’acconto ex art. 25 del DPR 600/73.