Il L'art. 1 co. 86 della L. 213/2023 ha introdotto una norma volta al potenziamento dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria su quegli immobili, in particolare sulle relative rendite catastali, nei quali sono stati effettuati interventi per i quali si è fruito del superbonus, di cui all'art. 119 del DL34/2020.
Dal 1939 quando il proprietario di un immobile effettua lavori che impattano sulla consistenza dell'unità immobiliare e ne migliora il classamento catastale, è necessario presentare una comunicazione al Catasto per la variazione di classe, ma non sempre veniva fatta.
La rendita catastale, moltiplicata per determinati coefficienti di aggiornamento, rappresenta la base imponibile per l'applicazione:
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dell'IMU;
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dell'imposta di successione e donazione (e le correlate imposte ipotecaria e catastale) per ogni tipologia di bene immobile, fatta eccezione per le aree edificabili, che devono essere considerate per il loro valore venale;
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dell'imposta di registro per gli atti di divisione della comunione di beni immobili di qualsiasi natura (fatta sempre eccezione per le aree edificabili);
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dell'imposta di registro per gli atti traslativi di abitazioni, nel caso in cui vi siano i presupposti per l'applicazione del cosiddetto principio del "prezzo-valore".