La Corte di Cassazione, nella sentenza 27.1.2025 n. 1865, ha stabilito che esiste una situazione di incompatibilità tra la disciplina della postergazione, di cui all'art. 2467 c.c., e quella della compensazione in sede di fallimento, di cui all'art. 56 del RD 267/42, che rende impossibile, se non infrangendo lo scopo oggettivo dell'art. 2467 c.c., la compensazione in favore del creditore postergato con un contro credito vantato nei suoi confronti dalla società fallita.
Se l'art. 56 del RD 267/42 dovesse applicarsi anche in ipotesi di controcrediti ex art. 2467 c.c. nell'ambito delle procedure concorsuali si verificherebbe l'effetto paradossale di una mancanza di operatività di quest'ultima disposizione nel momento topico, ossia dinanzi a un "socio finanziatore" debitore della società la cui crisi sia stata accentuata da lui stesso, mediante quel finanziamento eseguito in luogo di un conferimento nonostante la situazione di squilibrio economico-finanziario poi sfociata nel fallimento.