Sulle spese sostenute nel 2025, la detrazione IRPEF/IRES sisma bonus di cui all'art. 16 co. 1-bis ss. del DL63/2013 spetta, sino al tetto massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, nella misura del 36%, elevata al 50% nel caso in cui le spese siano sostenute dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento e siano relative all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Ai sensi del co. 1-septies.1 dell'art. 16 del DL 63/2013, l'estensione agli anni 2025, 2026 e 2027 sembra possa pacificamente riguardare anche gli acquisti agevolati di unità immobiliari antisismiche (c.d."sismabonus acquisti"), di cui al comma 1-septies del citato art. 16.
Stante il rinvio del co. 1-septies al precedente co. 1-quater del medesimo art. 16 del DL 63/2013, il sismabonus acquisti sembra possa continuare a spettare se, a seguito degli interventi di riduzione del rischio sismico, si verifica la riduzione di almeno una classe di rischio sismico rispetto a quella ante lavori dell'edificio demolito (ne conseguono gli obblighi di asseverazione preventiva e attestazione consuntiva connessi, di cui al DM 58/2017).
Dato che il testo del co. 1-septies.1 dell'art. 16 del DL 63/2013 fa riferimento agli "interventi sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale" è lecito dubitare sull'applicabilità dell'aliquota maggiorata (50% per l'anno 2025) per gli interventi sulle parti comuni degli edifici e per gli acquisti delle unità immobiliari che danno diritto al sismabonus acquisti. Sul punto si attendono chiarimenti ufficiali dell'Agenzia delle Entrate.