Secondo il nuovo comma 15-quater dell'art. 173 del TUIR (introdotto dal DLgs. 192/2024), "ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta".
In merito, la Relazione illustrativa all'art. 16 del DLgs. 192/2024 ha chiarito "la disposizione prevede che l'operazione consistente nella realizzazione di una scissione mediante scorporo avente a oggetto un complesso aziendale e nella successiva cessione della partecipazione nella società beneficiaria non rappresenta uno schema abusivo ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto dei Diritti del Contribuente", aggiungendo che "si tratta di uno schema sostanzialmente analogo a quello del conferimento di azienda con successiva cessione delle partecipazioni nella conferitaria, regolato dall'articolo 176,comma 3, del TUIR".
Ad avviso dell'Autore, l'irrilevanza ai fini dell'abuso del diritto della condotta "scissione avente per oggetto azienda - cessione della partecipazione nella società beneficiaria" sembra poter trovare applicazione tanto quando la scissione di un patrimonio avente natura di azienda avviene mediante scorporo ex art. 2506.1 c.c., tanto quando avviene nella forma "tradizionale" di cui all'art. 2506 c.c., con assegnazione delle partecipazioni nella beneficiaria ai soci della scissa (e, quindi, con successiva cessione da parte di questi, anziché della scissa, delle partecipazioni ricevute nella beneficiaria).