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Indennità per la cessazione del rapporto di Agenzia percepito dal non residente, imponibilità in Italia

Pubblicato il 29 gennaio 2025 Sole24Ore, Eutekne

La risposta a interpello Agenzia delle Entrate 28.1.2025 n. 12 ha precisato che le indennità di cessazione del rapporto di agenzia percepite da un non residente in relazione a un rapporto di lavoro instaurato in Italia sono tassate esclusivamente in Italia, in quanto Stato di residenza al momento dello svolgimento della prestazione di lavoro e di maturazione delle indennità stesse.
Le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia costituiscono redditi di lavoro autonomo di cui all’art. 53 co. 2 lett. e) del TUIR. In base all'art. 23 co. 2 lett. a) del TUIR, tali redditi si considerano prodotti in Italia se corrisposti a un non residente da soggetti residenti nel territorio dello Stato; in base all’art. 14 par. 1 della Convenzione Italia-Grecia sono tassati soltanto nello Stato di residenza, salvo il caso in cui il residente disponga abitualmente nello Stato della fonte di una base fissa e il reddito sia attribuibile a detta base.
Ai fini in esame, la residenza del beneficiario va individuata con riferimento al periodo nel quale le indennità sono maturate, ovvero nel corso del rapporto di agenzia con l'ente italiano, con la conseguenza che, nel caso specifico, le stesse sono soggette a tassazione esclusiva in Italia.
Ai fini della determinazione della misura della ritenuta applicabile, occorre invece avere riguardo alla normativa dello Stato di residenza al momento di corresponsione degli importi; nel caso di specie, si applica quindi la ritenuta prevista dall'art. 25 co. 2 del DPR 600/73.