La nuova disciplina dei rimborsi delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione dell'incarico (ex artt. 54 co. 2 lett. b) e 54-ter co. 1 del TUIR) esplica effetti ai soli fini delle imposte sui redditi.
Allo stato attuale, infatti, la normativa IVA risulta invariata, con il risultato che le somme rimborsate continuano a essere incluse nella base imponibile IVA (ex art. 13 del DPR 633/72) e, quindi, nel volume d'affari (ex art. 20 del DPR 633/72).
Tale circostanza rileva anche ai fini della base di calcolo del contributo integrativo che gli iscritti agli Ordini professionali devono versare alla relativa Cassa di previdenza e assistenza.
Infatti, ferma restando la necessità di verificare i regolamenti di ciascuna Cassa, ad oggi la maggior parte di essi dispone l'applicazione del contributo integrativo su tutti i "corrispettivi" rientranti nel volume d'affari IVA.