Secondo quanto previsto dall'art. 16 del DLgs. 13/2024, le sopravvenienze attive di cui all'art. 88 del TUIR e le sopravvenienze passive di cui all'art. 101 del TUIR non devono essere considerate ai fini della determinazione del reddito concordato; tali componenti comportano tuttavia una corrispondente variazione di tale reddito, in sede di dichiarazione.
L'Autore osserva che con la chiusura dei conti dell'esercizio 2024 si rende necessario verificare la corretta contabilizzazione di tali poste nel Conto economico, per evitare di modificare erroneamente la base imponibile su cui calcolare l'IRPEF o l'IRES dovuta per effetto dell'adesione al CPB.