La giurisprudenza penale - da ultimo la sentenza della Cassazione 3.2.2025 n. 4329 - si sta muovendo verso la valorizzazione di una prova stringente dell'elemento soggettivo doloso nei reati di bancarotta.
Nel caso in esame si trattava di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (art. 223 del RD 267/42, oggi confluito nell'art. 329 del DLgs. 14/2019) contestata all'amministratrice di diritto ("testa di legno") di una società fallita, condannata in concorso con il fratello amministratore di fatto.
Per i giudici di legittimità non è sufficiente addurre elementi di mero sospetto o presunzioni, ma provare la consapevolezza di costei dei reati posti in essere dall'amministratore di fatto.