L'opzione dell'IVA per cassa ex art. 32-bis del DL 83/2012 si desume dal comportamento concludente ed è comunicata nella prima dichiarazione IVA annuale successiva. Inoltre, sulle fatture emesse va riportata l'annotazione "IVA per cassa" e l'indicazione dell'art. 32-bis del DL 83/2012 (provv. Agenzia delle Entrate n. 165764/2012).
Secondo la prassi amministrativa, l'annotazione sulle fatture "esprime attraverso un chiaro comportamento concludente" l'opzione; tuttavia, la sua omissione non inficia l'applicazione del regime "nel presupposto che il comportamento concludente sia altrimenti riscontrabile" (circ. n. 44/E/2012). Parrebbe, dunque, che l'indicazione in fattura, pur non essendo l'unico elemento da considerare, possa ritenersi sufficiente per provare l'opzione.
La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul caso di un soggetto passivo cui veniva contestato l'esercizio dell'opzione per via della mancata annotazione in fattura e dell'omessa indicazione dell'IVA differita nell'apposito rigo del quadro VE del modello IVA annuale, ha affermato che l'applicazione del regime va comunque valutata esaminando la condotta formale del contribuente nel suo complesso (Cass. 31918/2024).
Secondo tale impostazione, le omissioni nella dichiarazione annuale non dovrebbero consentire di per sé il disconoscimento dell'opzione, ma l'effettivo esercizio di quest'ultima dovrebbe essere adeguatamente supportato dal rispetto delle altre formalità.