Ai fini della determinazione della super deduzione dell'art. 4 del DLgs. 216/2023, il costo da assumere è pari al minore importo tra:
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il costo effettivamente riferibile ai nuovi assunti (voce B.9. Conto economico, secondo quanto previsto dall'OIC 12);
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l'incremento del costo complessivo del personale dipendente (voce B.9. Conto economico) relativo al periodo di riferimento rispetto a quello precedente.
L'Agenzia delle Entrate, nella circ. 20.1.2025 n. 1 (§ 3), ha affermato che rilevano, nello specifico, le seguenti voci di bilancio: salari e stipendi; oneri sociali; trattamento di fine rapporto; trattamento di quiescenza e simili; altri costi.
Sono invece esclusi, secondo quanto precisato dall'Agenzia, gli oneri rilevati in altre voci del Conto economico, quali quelli relativi ai buoni pasto, alle spese per l'aggiornamento professionale dei dipendenti, ai costi per servizio di vitto e alloggio dei dipendenti in trasferta, nonché gli oneri relativi alle auto aziendali concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
Le bozze del modello REDDITI 2025 SC prevedono l'indicazione della super deduzione al rigo RF55 con specifici codici (codice 66 per la maggiorazione del 20%, codice 67 per quella del 30%).