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Atti soggetti a contraddittorio preventivo - Domanda di adesione presentata dopo l'accertamento - Termine dei 15 giorni - Perentorietà (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025)

Pubblicato il 06 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Il contribuente, se non ha presentato domanda di adesione dopo che è stato ricevuto lo schema di atto, lo può ancora fare alla ricezione dell'accertamento, ma nei 15 giorni successivi in modo che il termine per il ricorso venga sospeso per 30 giorni (art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97).
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il richiamato termine di 15 giorni deve ritenersi perentorio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 maggio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’ingeg...