Notizia

Atti soggetti a contraddittorio preventivo - Domanda di adesione presentata dopo l'accertamento - Termine dei 15 giorni - Perentorietà (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025)

Pubblicato il 06 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Il contribuente, se non ha presentato domanda di adesione dopo che è stato ricevuto lo schema di atto, lo può ancora fare alla ricezione dell'accertamento, ma nei 15 giorni successivi in modo che il termine per il ricorso venga sospeso per 30 giorni (art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97).
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il richiamato termine di 15 giorni deve ritenersi perentorio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).