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Atti soggetti a contraddittorio preventivo - Domanda di adesione presentata dopo l'accertamento - Termine dei 15 giorni - Perentorietà (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025)

Pubblicato il 06 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Il contribuente, se non ha presentato domanda di adesione dopo che è stato ricevuto lo schema di atto, lo può ancora fare alla ricezione dell'accertamento, ma nei 15 giorni successivi in modo che il termine per il ricorso venga sospeso per 30 giorni (art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97).
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il richiamato termine di 15 giorni deve ritenersi perentorio.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).