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Atti soggetti a contraddittorio preventivo - Domanda di adesione presentata dopo l'accertamento - Termine dei 15 giorni - Perentorietà (risposte Agenzia delle Entrate Videoconferenza 5.2.2025)

Pubblicato il 06 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Il contribuente, se non ha presentato domanda di adesione dopo che è stato ricevuto lo schema di atto, lo può ancora fare alla ricezione dell'accertamento, ma nei 15 giorni successivi in modo che il termine per il ricorso venga sospeso per 30 giorni (art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97).
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il richiamato termine di 15 giorni deve ritenersi perentorio.

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Versamento settima rata di quanto dovuto ai fini della c.d “rottamazione quater”.È riconosciuta la “tolleranza” di 5 giorni e pertanto il versamento è c...

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Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2024 (soggetti mensili);al quarto trimestre 2024 (so...

Scadenza del 28 febbraio 2025
Iva Mod. IVA 2025 comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico del mod. IVA 2025 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative:ai mesi di ottobre / novembre / dicembre 2024 (soggetti mensili);al quarto trimestre...