Il contribuente, se non ha presentato domanda di adesione dopo che è stato ricevuto lo schema di atto, lo può ancora fare alla ricezione dell'accertamento, ma nei 15 giorni successivi in modo che il termine per il ricorso venga sospeso per 30 giorni (art. 6 co. 2-bis del DLgs. 218/97).
Secondo l'Agenzia delle Entrate, il richiamato termine di 15 giorni deve ritenersi perentorio.