L'art. 4-quater del DL 145/2023 ha previsto che possano beneficiare del regime di esenzione IVA (art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72) le prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, a condizione però che le stesse non abbiano finalità meramente cosmetiche, ma siano volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, del paziente; la norma prescrive, inoltre, che tali finalità terapeutiche debbano risultare da apposita attestazione medica, senza la quale troverà applicazione l'IVA, con l'aliquota ordinaria del 22%.
In assenza di chiarimenti sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria, si ritiene che la suddetta attestazione possa essere prodotta dallo stesso chirurgo estetico che ha effettuato l'intervento, il quale, nell'attestazione stessa, potrà richiamare (previo consenso anticipato del paziente) gli estremi dell'eventuale documentazione in precedenza redatta dal medico specialista presso cui il paziente si è rivolto, al fine di individuare la patologia rimossa grazie all'intervento di chirurgia estetica.
Qualora i rapporti amministrativi con i pazienti vengano gestiti direttamente dalle strutture sanitarie private presso cui viene eseguito l'intervento, sarà necessario che copia delle predette certificazioni venga messa a disposizione del chirurgo estetico.