L'Agenzia delle Entrate, nelle risposte rese alla videoconferenza del 5.2.2025, ha ribadito l'orientamento restrittivo già espresso nella risposta a interpello 25.8.2023 n. 421, affermando che i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica domestica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione, non essendo fringe benefit di cui all'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR.
Il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (c.d. "fringe benefit"), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore.
L'Agenzia delle Entrate ha inoltre rilevato che, ai fini in esame, non rileva quanto affermato nella risposta a interpello 15.12.2023 n. 477, riguardando una diversa fattispecie.