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Manifestazioni online - Rilevanza nel luogo di domicilio o residenza del consumatore finale - Regime One Stop Shop

Pubblicato il 07 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Dall'1.1.2025 è mutato il criterio di territorialità IVA per le prestazioni di servizi, rese in streaming o in altre modalità virtuali, relative:
  • ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili;
  • all'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili.
In sostanza, dal 2025, tali prestazioni, ove rese a privati, sono rilevanti ai fini IVA in Italia se il committente è ivi domiciliato o residente senza domicilio all'estero, divenendo ininfluente il luogo di materiale svolgimento del servizio (art. 7-quinquies lett. a) del DPR 633/72, modificato dal DLgs. 180/2024).
La relativa norma unionale (art. 54 della direttiva 2006/112/Ce) fa riferimento al luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.
Si tratta di nozioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di "domicilio", coincidente con la registrazione fiscale anagrafica (art. 40 del DPR 633/72) e di "residenza", coincidente con la dimora abituale (art. 43 co. 2 c.c.).
Resta ferma la possibilità di applicare il regime One Stop Shop quale semplificazione per assolvere l'imposta "a destino".
Ad esempio, un soggetto passivo nazionale che fornisce un servizio di accesso a una manifestazione culturale trasmessa in streaming in favore di privati in altri Stati Ue, può avvalersi dell'OSS per assolvere l'IVA senza necessità di identificarsi in ciascuno Stato membro.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Comunicazione trimestrale regime franchigia UE

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione del secondo trimestre relativa alle cessioni / prestazioni effettuate in Italia / altri Stati UE da parte dei soggetti ch...

Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di luglio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei so...

Scadenza del 31 agosto 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di luglio.

Scadenza del 31 agosto 2026
Corrispettivi distributori carburante mensili

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di luglio, da...