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Manifestazioni online - Rilevanza nel luogo di domicilio o residenza del consumatore finale - Regime One Stop Shop

Pubblicato il 07 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Dall'1.1.2025 è mutato il criterio di territorialità IVA per le prestazioni di servizi, rese in streaming o in altre modalità virtuali, relative:
  • ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili;
  • all'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili.
In sostanza, dal 2025, tali prestazioni, ove rese a privati, sono rilevanti ai fini IVA in Italia se il committente è ivi domiciliato o residente senza domicilio all'estero, divenendo ininfluente il luogo di materiale svolgimento del servizio (art. 7-quinquies lett. a) del DPR 633/72, modificato dal DLgs. 180/2024).
La relativa norma unionale (art. 54 della direttiva 2006/112/Ce) fa riferimento al luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.
Si tratta di nozioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di "domicilio", coincidente con la registrazione fiscale anagrafica (art. 40 del DPR 633/72) e di "residenza", coincidente con la dimora abituale (art. 43 co. 2 c.c.).
Resta ferma la possibilità di applicare il regime One Stop Shop quale semplificazione per assolvere l'imposta "a destino".
Ad esempio, un soggetto passivo nazionale che fornisce un servizio di accesso a una manifestazione culturale trasmessa in streaming in favore di privati in altri Stati Ue, può avvalersi dell'OSS per assolvere l'IVA senza necessità di identificarsi in ciascuno Stato membro.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 maggio 2025
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate ad aprile per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

Scadenza del 16 maggio 2025
Irpef Altre ritenute alla fonte

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a:rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);utilizzazione di marchi e opere dell’ingeg...