Dall'1.1.2025 è mutato il criterio di territorialità IVA per le prestazioni di servizi, rese in streaming o in altre modalità virtuali, relative:
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ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili;
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all'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili.
In sostanza, dal 2025, tali prestazioni, ove rese a privati, sono rilevanti ai fini IVA in Italia se il committente è ivi domiciliato o residente senza domicilio all'estero, divenendo ininfluente il luogo di materiale svolgimento del servizio (art. 7-quinquies lett. a) del DPR 633/72, modificato dal DLgs. 180/2024).
La relativa norma unionale (art. 54 della direttiva 2006/112/Ce) fa riferimento al luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.
Si tratta di nozioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di "domicilio", coincidente con la registrazione fiscale anagrafica (art. 40 del DPR 633/72) e di "residenza", coincidente con la dimora abituale (art. 43 co. 2 c.c.).
Resta ferma la possibilità di applicare il regime One Stop Shop quale semplificazione per assolvere l'imposta "a destino".
Ad esempio, un soggetto passivo nazionale che fornisce un servizio di accesso a una manifestazione culturale trasmessa in streaming in favore di privati in altri Stati Ue, può avvalersi dell'OSS per assolvere l'IVA senza necessità di identificarsi in ciascuno Stato membro.