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Manifestazioni online - Rilevanza nel luogo di domicilio o residenza del consumatore finale - Regime One Stop Shop

Pubblicato il 07 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Dall'1.1.2025 è mutato il criterio di territorialità IVA per le prestazioni di servizi, rese in streaming o in altre modalità virtuali, relative:
  • ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili;
  • all'accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili.
In sostanza, dal 2025, tali prestazioni, ove rese a privati, sono rilevanti ai fini IVA in Italia se il committente è ivi domiciliato o residente senza domicilio all'estero, divenendo ininfluente il luogo di materiale svolgimento del servizio (art. 7-quinquies lett. a) del DPR 633/72, modificato dal DLgs. 180/2024).
La relativa norma unionale (art. 54 della direttiva 2006/112/Ce) fa riferimento al luogo in cui la persona è stabilita oppure ha l'indirizzo permanente o la residenza abituale.
Si tratta di nozioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle di "domicilio", coincidente con la registrazione fiscale anagrafica (art. 40 del DPR 633/72) e di "residenza", coincidente con la dimora abituale (art. 43 co. 2 c.c.).
Resta ferma la possibilità di applicare il regime One Stop Shop quale semplificazione per assolvere l'imposta "a destino".
Ad esempio, un soggetto passivo nazionale che fornisce un servizio di accesso a una manifestazione culturale trasmessa in streaming in favore di privati in altri Stati Ue, può avvalersi dell'OSS per assolvere l'IVA senza necessità di identificarsi in ciascuno Stato membro.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).