L'Agenzia delle Entrate, con una delle risposte alla videoconferenza 5.2.2025, ha indicato quali sono i documenti idonei a provare la spedizione o il trasporto dei beni in un altro Stato membro Ue, al fine di realizzare una cessione intracomunitaria non imponibile ai fini IVA.
Nonostante sia intervenuto il disposto dell'art. 45-bis del Regolamento Ue n. 282/2011, è confermata la validità della prassi precedente dell'Agenzia delle Entrate sul punto e il set documentale ivi individuato.
Se la cessione viene inizialmente effettuata con applicazione dell'imposta in via prudenziale (le prove dell'invio all'estero non sono sufficienti) o se si intende recuperare l'IVA dopo che la cessione non imponibile era stata regolarizzata e si entri in possesso solo successivamente dei documenti mancanti, può essere emessa una nota di variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 co. 2 e 3 del DPR 633/72.