Con la ris. 7.2.2025 n. 11, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che è possibile beneficiare della detrazione IRPEF nella misura del 19%, di cui all'art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR, per l'intero "valore" di un veicolo che viene acquistato in parte in denaro e in parte mediante la "vendita" del veicolo usato da parte di soggetti disabili.
L'agevolazione, che riguarda le spese per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione, al sollevamento e per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all'art. 3 della L. 5.2.92 n. 104, è calcolata su un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro e spetta per un solo veicolo, una sola volta in quattro anni.