Le spese di trasferta (vitto e alloggio, viaggio e trasporto tramite taxi o noleggio con conducente), sostenute direttamente dal dipendente senza pagamento tracciato, ma in presenta, comunque, di una nota spese devono comunque essere rimborsate dal datore di lavoro, ferma restando l’impossibilità integrale del rimborso e, quindi, di un “netto” in busta paga inferiore rispetto all’importo dell’onere anticipato.
In alternativa, le spese di trasferta sostenute dal dipendente senza pagamento tracciato potrebbero essere rimborsate al lordo delle imposte e dei contributi su di esse dovuti.
A questo punto, il maggior costo sostenuto dal datore di lavoro (impresa o professionista) parrebbe perdere la natura di rimborso per trasferta e assumere, invece quella di spesa per lavoro dipendente, con la conseguente deducibilità dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo secondo le rispettive regole, a prescindere dalle modalità di pagamento.