Il Tribunale Piacenza 26.11.2024 ha affrontato il tema del consolidamento del debito fiscale nel contesto del concordato preventivo.
Il fulcro della decisione riguarda la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di emettere nuovi accertamenti per debiti erariali relativi a periodi d’imposta oggetto di transazione fiscale, una volta omologato il concordato. Il Tribunale si è espresso a favore della tesi per cui il “consolidamento fiscale” intervenuto con la certificazione dei crediti erariali in sede di transazione fiscale comporta la “cristallizzazione” del debito tributario, in ragione della necessità di certezza nei rapporti giuridici e di tutela dell’affidamento del contribuente. La presentazione di una transazione fiscale in sede concordataria è incompatibile con l’esercizio post omologa di poteri di accertamento su debiti che avrebbero dovuto essere oggetto di preventiva certificazione. Il decreto sottolinea poi che la ratio della transazione è quella di permettere al debitore di avere una visione chiara dell’ammontare totale del debito erariale, essenziale per la ristrutturazione efficace del debito.
Il nuovo art. 88 del D.Lgs. 14/2019 (CCII) valorizza l’effetto di cristallizzazione del debito fiscale, imponendo agli enti impositori un immediato onere di attivazione di tutti i propri poteri di accertamento.
La pronuncia ha il pregio di offrire una maggiore certezza al debitore e all’esecuzione del concordato.