Attraverso l’abrogazione del co. 3 dell’art. 110 del TUIR ad opera dell’art. 9 co. 1 lett. d) del D.Lgs. 13.12.2024 n. 192, si produce l’allineamento tra la disciplina civilistica e fiscale in materia di differenze di cambio. La norma abrogata, infatti, prevedeva l’irrilevanza fiscale degli adeguamenti al tasso di cambio alla chiusura dell’esercizio delle poste monetarie in valuta estera.
Secondo l’art. 13 co. 4 del D.Lgs. 192/2024, anche gli adeguamenti delle poste in valuta effettuati nel bilancio relativo all’esercizio in corso al 31.12.2023 concorrono “alla formazione dell’imponibile del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023”.
L’allineamento delle norme fiscali con quelle civilistiche comporta due conseguenze nel bilancio 2024:
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l’esigenza di eliminare l’eventuale fiscalità differita iscritta in sede di chiusura dell’esercizio 2023, non ancora assorbita nel corso dell’esercizio, a seguito delle variazioni in aumento e in diminuzione nel modello Redditi. Si tratta, pertanto, delle poste in valuta orginatesi in precedenti esercizi e ancora in essere alla data di chiusura;
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il venire meno, per gli adeguamenti delle poste in valuta effettuati alla data di chiusura, dell’esigenza di rilevare la fiscalità differita, poiché l’adeguamento non originerà più differenze tra valore civilistico e valore fiscale dell’attività o passività in valuta.