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Subappalto – descrizione della prestazione in fattura (Cass. 8.2.2025 n. 3225)

Pubblicato il 11 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con la sentenza n. 3225 dell’8.2.2025, la Corte di cassazione ha affermato che, ai fini della detrazione Iva, ovvero dell’applicazione del reverse charge, le fatture per prestazioni di servizi, comprese quelle rese nell’ambito di contratti di subappalto, devono contenere l’indicazione dell’entità e della natura dei servizi stessi, nonché la specificazione della data nella quale essi sono stati effettuati o ultimati.
Ricade, pertanto, sul soggetto passivo che esercita la detrazione dell’Iva l’onere di dimostrare che sono state soddisfatte le relative condizioni, nonché l’inerenza all’attività d’impresa. Spetta inoltre a tale soggetto fornire ulteriori elementi qualora l’Amministrazione finanziaria li ritenga necessari per la valutazione della richiesta.
Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva contestato l’emissione di fatture con applicazione del reverse charge per difetto dei presupposti di cui all’art. 17 co. 6 del DPR 633/72, in quanto i documenti facevano genericamente riferimento a “lavori eseguiti in cantieri” presso una determinata città, senza indicare entità e natura degli stessi, né la data di effettuazione o ultimazione dei lavori. Non venivano rispettate, dunque, le condizioni formali richieste per l’esercizio della detrazione Iva, condizioni che valgono anche nel caso in cui il soggetto passivo assuma che le prestazioni siano assoggettate al reverse charge.

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