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Finanziamenti infruttiferi infragruppo – transfer pricing – applicabilità (Cass. 10.2.2025 n. 3223)

Pubblicato il 11 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

La Cass. 10.2.2025 n. 3223 si pronuncia sull’applicabilità, ai finanziamenti infruttiferi infragruppo, della disciplina in materia di prezzi di trasferimento di cui all’art. 110 co. 7 del TUIR.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso alla sentenza del giudice di secondo grado, affermando che anche i finanziamenti infruttiferi soggiacciono alla disciplina di aui all’art. 110 co. 7 del TUIR, applicabile non solo al caso in cui il prezzo sia inferiore a quello di mercato, bensì anche quando lo stesso sia nullo.
Relativamente all’onere probatorio, la Corte precisa che spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che il finanziamento è avvenuto ad un tasso inferiore a quello di mercato.
Ricade, poi, in capo al contribuente la dimostrazione che il finanziamento sia concesso ad un tasso di interesse aderente a quello di mercato; ovvero, in caso di finanziamento gratuito, la dimostrazione che lo stesso sia dipeso da “ragioni commerciali” interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate.

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