La Cass. 10.2.2025 n. 3223 si pronuncia sull’applicabilità, ai finanziamenti infruttiferi infragruppo, della disciplina in materia di prezzi di trasferimento di cui all’art. 110 co. 7 del TUIR.
La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate avverso alla sentenza del giudice di secondo grado, affermando che anche i finanziamenti infruttiferi soggiacciono alla disciplina di aui all’art. 110 co. 7 del TUIR, applicabile non solo al caso in cui il prezzo sia inferiore a quello di mercato, bensì anche quando lo stesso sia nullo.
Relativamente all’onere probatorio, la Corte precisa che spetta all’Amministrazione finanziaria dimostrare che il finanziamento è avvenuto ad un tasso inferiore a quello di mercato.
Ricade, poi, in capo al contribuente la dimostrazione che il finanziamento sia concesso ad un tasso di interesse aderente a quello di mercato; ovvero, in caso di finanziamento gratuito, la dimostrazione che lo stesso sia dipeso da “ragioni commerciali” interne al gruppo, connesse al ruolo assunto dalla controllante a sostegno delle consociate.