A fronte della prescrizione dettata dall'art. 2477 co. 5 c.c. - ai sensi del quale, "se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese" - il Tribunale di Milano sta provvedendo a nominare un sindaco unico.
Il riferimento al sindaco unico è estremamente generico. In particolare, da un lato, non sembra attribuirsi rilievo ad eventuali indicazioni statutarie, dall'altro, non si precisano i compiti affidati al nominato sindaco unico.
In sé, quindi, sembra che quest'ultimo sia tenuto al mero controllo di legalità.
La soluzione che sta adottando il Tribunale di Milano risulta in contrasto non solo con la ricostruzione prevalente (orientata nel senso della necessaria presenza almeno del revisore legale), ma anche con quella proposta dal Comitato Triveneto dei Notai nella massima I.D.13, secondo la quale sarebbe necessaria, nelle ipotesi di controllo obbligatorio, tanto la revisione legale quanto il controllo di legalità.