Si evidenzia che le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 192/2024 di riforma dell’Irpef e dell’Ires, attuativo della L. 111/2023, e volte alla riduzione del doppio binario civile-fiscale determinano effetti sul calcolo delle imposte correnti riferibili all’esercizio 2024, nonché sulla fiscalità differita precedentemente contabilizzata sulle differenze temporanee oggetto di modifica normativa.
In particolare:
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per i contributi in conto capitale (aventi natura di sopravvenienze attive) percepiti fino al periodo d’imposta 2023, la fiscalità differita rilevata fino all’esercizio 2023 sarà riassorbita in un orizzonte temporale massimo di 5 anni, mentre, per i contributi in conto capitale percepiti dal 2024, continuano a doversi contabilizzare le imposte differite sulla parte o sul totale di contributo non percepito;
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per le opere infrannuali e ultrannuali in corso a fine esercizio 2023 viene mantenuto il doppio binario e la relativa fiscalità differita, mentre per le opere infrannuali (che hanno durata inferiore a 12 mesi) vi è un riallineamento immediato nel 2024;
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per le differenze di cambio esistenti a fine esercizio 2023, alla relativa fiscalità differita verrà stornata in se de di bilancio 2024, a prescindere dal momento di realizzo delle differenze.