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Novità del D.Lgs. 192/2024 (c.d. D.Lgs. di “Riforma dell’Irpef e dell’Ires” attuativo della L. 111/2023) – Effetti sulla fiscalità corrente e differita

Pubblicato il 13 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Si evidenzia che le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 192/2024 di riforma dell’Irpef e dell’Ires, attuativo della L. 111/2023, e volte alla riduzione del doppio binario civile-fiscale determinano effetti sul calcolo delle imposte correnti riferibili all’esercizio 2024, nonché sulla fiscalità differita precedentemente contabilizzata sulle differenze temporanee oggetto di modifica normativa.
In particolare:
  • per i contributi in conto capitale (aventi natura di sopravvenienze attive) percepiti fino al periodo d’imposta 2023, la fiscalità differita rilevata fino all’esercizio 2023 sarà riassorbita in un orizzonte temporale massimo di 5 anni, mentre, per i contributi in conto capitale percepiti dal 2024, continuano a doversi contabilizzare le imposte differite sulla parte o sul totale di contributo non percepito;
  • per le opere infrannuali e ultrannuali in corso a fine esercizio 2023 viene mantenuto il doppio binario e la relativa fiscalità differita, mentre per le opere infrannuali (che hanno durata inferiore a 12 mesi) vi è un riallineamento immediato nel 2024;
  • per le differenze di cambio esistenti a fine esercizio 2023, alla relativa fiscalità differita verrà stornata in se de di bilancio 2024, a prescindere dal momento di realizzo delle differenze.

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Calendario
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Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).