L'Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 30 del 12.2.2025, ha chiarito che, nel caso in cui una società abbia erogato agli eredi del de cuius, titolare del diritto di usufrutto su una certa percentuale di partecipazioni sociali, le somme dovute a quest'ultimo in forza di una delibera assembleare per la distribuzione degli utili, approvata prima della morte dell'usufruttuario, ma non ancora eseguita alla data del decesso, gli importi percepiti dagli eredi (i quali, nel caso di specie, erano anche i nudi proprietari delle partecipazioni da cui scaturiva il diritto agli utili) devono essere interamente indicati nella dichiarazione di successione, al netto dell'imposta sostitutiva applicata, in quanto componenti attive dell'asse ereditario, gravate dall'imposta sui trasferimenti mortis causa di cui al DLgs. 346/90. Gli utili liquidati agli eredi nudi proprietari concretano, infatti, un diritto di credito vantato dal defunto nei confronti della società; credito che concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta di successione ai sensi degli artt. 8 e 18 del DLgs. 346/90.