Nella risposta ad interpello 12.2.2025 n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prima casa (di cui alla Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86, come novellata dal DL 69/2023), la condizione della "residenza" deve considerarsi integrata in capo al soggetto che, avendo vissuto in Italia dalla nascita per più di 30 anni, si sia poi trasferito all'estero per lavoro ed intenda acquistare la prima casa nel Comune in cui ha risieduto per più di 20 anni, pur non essendo il suo ultimo Comune di residenza in Italia.
Infatti, dal 14.6.2023, la lett. a) della Nota II-bis prevede che l'agevolazione spetti, al soggetto emigrato all'estero per ragioni di lavoro, se:
- abbia risieduto o svolto la propria attività in Italia per almeno cinque anni;
- l'immobile acquistato sia ubicato "nel comune di nascita o in quello in cui aveva la residenza o svolgeva la propria attività prima del trasferimento".
In questo contesto, la locuzione "prima del trasferimento" non intende dare rilevanza solo all'ultimo Comune di residenza/lavoro del soggetto, bensì a qualsiasi Comune con cui il soggetto abbia avuto un duraturo collegamento.