L'art. 16-ter del DL 131/2024 (conv. L. 166/2024) ha abrogato l'art. 8 co. 35 della L. 67/88 secondo cui non erano rilevanti ai fini dell'IVA i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo. La modifica si è resa necessaria per adeguare la normativa italiana a quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'UE causa C-94/19. Si rilevano che:
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l'applicazione dell'IVA alle predette operazioni comporta un aumento del costo delle stesse per i soggetti passivi (come i gruppi finanziari) con limiti all'esercizio del diritto alla detrazione dell'imposta assolta;
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la nuova disciplina si applica ai prestiti e ai distacchi di personale "stipulati o rinnovati" a decorrere dall'1.1.2025; pertanto, occorre comprendere se tale locuzione comporti la potenziale coesistenza, per lo stesso soggetto, di contratti con trattamento IVA differente.