La Cass. 12.2.2025 n. 3615 ha affermato che, ove il contribuente abbia regolarmente effettuato il pagamento di un debito verso un fornitore, ma tale pagamento non sia stato rilevato contabilmente, risulta privo di fondamento procedere al recupero a tassazione della somma come sopravvenienza attiva, qualora all'errore non venga ricollegata alcuna insussistenza di spesa, perdita o altro onere, o la sua annotazione in eccesso. La mancata annotazione del pagamento può al più determinare differenti approfondimenti per verificare l'eventuale inattendibilità parziale o totale della contabilità.