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Soggetti che aderiscono al concordato - Compensazione o rimborso del credito IVA - Esonero dal visto di conformità - Condizioni - Novità delle istruzioni del modello IVA 2025

Pubblicato il 17 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

 Ai fini dell'istanza di rimborso IVA, è innalzato a 70.000,00 euro il limite oltre il quale non è necessaria l'apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione contabile), in favore dei contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025, accettando la proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024).
L'importo più elevato per chi aderisce al concordato opera per l'esonero dalla prestazione della garanzia patrimoniale (obbligatoria, al di sotto della soglia, alternativamente al visto, per i soggetti considerati fiscalmente "a rischio" ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72). 
Diversamente, per i soggetti estranei al concordato preventivo biennale, a seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto, l'esonero dal visto di conformità è graduato, in relazione al vecchio limite di 50.000,00 ovvero al nuovo limite pari a 70.000,00 euro annui (con riferimento al credito IVA maturato per il 2024, si veda il provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2024 n. 205127, § 3).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).