Ai fini dell'istanza di rimborso IVA, è innalzato a 70.000,00 euro il limite oltre il quale non è necessaria l'apposizione del visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa dell'organo di revisione contabile), in favore dei contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale 2024-2025, accettando la proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate (art. 19 co. 3 del DLgs. 13/2024).
L'importo più elevato per chi aderisce al concordato opera per l'esonero dalla prestazione della garanzia patrimoniale (obbligatoria, al di sotto della soglia, alternativamente al visto, per i soggetti considerati fiscalmente "a rischio" ex art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72).
Diversamente, per i soggetti estranei al concordato preventivo biennale, a seconda del diverso livello di affidabilità ISA ottenuto, l'esonero dal visto di conformità è graduato, in relazione al vecchio limite di 50.000,00 ovvero al nuovo limite pari a 70.000,00 euro annui (con riferimento al credito IVA maturato per il 2024, si veda il provv. Agenzia delle Entrate 22.4.2024 n. 205127, § 3).