Ai sensi dell'art. 12 co. 3 del DLgs. 36/2021, le sponsorizzazioni di importo non superiore a 200.000,00 euro, se effettuate a favore di determinati soggetti (tra i quali rientrano le associazioni sportive dilettantistiche) costituiscono, per il soggetto erogante, spese di pubblicità, per presunzione assoluta di legge. Si devono, pertanto, ritenere ex se integrate, entro tale limite, sia l'inerenza, sia la congruità dell'onere (in senso conforme, da ultimo, Cass. 9.7.2024 n. 18726 e 12.9.2023 n. 26368).
Il rispetto del limite di 200.000 euro va verificato con riferimento al periodo d'imposta, anche nell'ipotesi di esercizi a cavallo d'anno o di durata diversa dai 12 mesi (cfr. risposte della DRE per il Piemonte alla Serata di Aggiornamento del 28.4.2004): in tale ultimo caso, non bisogna neppure procedere al ragguaglio ad anno.