Al fine di ridurre la divergenza tra valori contabili e fiscali, il DLgs. 192/2024 ha previsto il riconoscimento fiscale dei criteri di valutazione adoperati in bilancio con riferimento, tra l'altro:
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ai beni in corso di produzione e i servizi in corso di esecuzione a fine esercizio (c.d. commesse infrannuali), di cui all'art. 92 co. 6 del TUIR;
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alle opere, alle forniture e ai servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale (c.d. commesse pluriennali), di cui all'art. 93 del TUIR.
La modifica si applica dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 (2024, per i soggetti "solari"). In via transitoria, per le commesse infrannuali e ultrannuali ancora in corso di lavorazione o di esecuzione al termine del periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 (2023, per i soggetti "solari"), si applica la "vecchia" disciplina.
L'Autore sottolinea che, secondo il documento OIC 23 (§ 6), la durata della commessa (che la fa ricadere nell'ambito applicativo dei citati artt. 92 co. 6 o 93 del TUIR) è il periodo che, secondo quanto indicato dal contratto e a prescindere dalla data di sottoscrizione di quest'ultimo, intercorre tra:
Pertanto, se il contratto è stato sottoscritto nel 2023, ma l'inizio lavori è stato stabilito nel mese di gennaio 2024, alla commessa (infrannuale o ultrannuale) dovrebbe applicarsi la nuova disciplina, con il conseguente riconoscimento anche ai fini fiscali dei criteri di valutazione civilistico contabili.