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Proroga dei termini delle delibere per il 2024 - Versamento della maggiore IMU dovuta per il 2024 entro il 28.2.2025 - Novità del Ddl. di conversione del DL 202/2024 (c.d. DL "Milleproroghe")

Pubblicato il 18 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Il Ddl. di conversione del DL 202/2024 (c.d. DL Milleproroghe), introducendo i co. 2-bis e 2-ter dell'art. 1, prevede che, con differimento rispetto ai termini ordinari di cui all'art. 1 co. 762 e 767 della L. 160/2019,  le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU sono efficaci per l'anno 2024 se sono state al contempo:
  • inserite nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il 30.11.2024;
  • pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze entro il 7.2.2025.
Se, rispetto all'IMU dovuta per il 2024 in forza delle delibere "prorogate", quella già versata entro il 16.12.2024 (termine del saldo IMU per il 2024) risulta: 
  • maggiore, la differenza va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 28.2.2025; 
  • minore, nel qual caso il rimborso spetta secondo le regole ordinarie, ex art. 1 co. 164 della L. 296/2006.
Il versamento del conguaglio "straordinario" entro il 28.2.2025 (o la predetta facoltà di chiedere il rimborso) non riguarda gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ai sensi dell'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019: tali enti versano la terza ed ultima rata dell'IMU per il 2024, a conguaglio, entro il 16.6.2025, ex art. 1 co. 763 della L. 160/2019.

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