Il Ddl. di conversione del DL 202/2024 (c.d. DL Milleproroghe), introducendo i co. 2-bis e 2-ter dell'art. 1, prevede che, con differimento rispetto ai termini ordinari di cui all'art. 1 co. 762 e 767 della L. 160/2019, le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote IMU sono efficaci per l'anno 2024 se sono state al contempo:
Se, rispetto all'IMU dovuta per il 2024 in forza delle delibere "prorogate", quella già versata entro il 16.12.2024 (termine del saldo IMU per il 2024) risulta:
-
maggiore, la differenza va versata, senza applicare sanzioni e interessi, entro il 28.2.2025;
-
minore, nel qual caso il rimborso spetta secondo le regole ordinarie, ex art. 1 co. 164 della L. 296/2006.
Il versamento del conguaglio "straordinario" entro il 28.2.2025 (o la predetta facoltà di chiedere il rimborso) non riguarda gli enti non commerciali che possiedono almeno un immobile esente ai sensi dell'art. 1 co. 759 lett. g) della L. 160/2019: tali enti versano la terza ed ultima rata dell'IMU per il 2024, a conguaglio, entro il 16.6.2025, ex art. 1 co. 763 della L. 160/2019.