Il nuovo regime di riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali che emergono in sede di cambiamento di principi contabili, introdotto dagli artt. 10 e 11 del DLgs. 192/2024 di riforma dell'IRPEF e dell'IRES, non si applica alle divergenze strutturali.
Per tali si intendono quelle che si determinano a causa del mancato riconoscimento, ai fini fiscali, a titolo definitivo dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio.
Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al DLgs. 192/2024, la norma introduce una nuova definizione di divergenze strutturali che ha un perimetro applicativo più ristretto rispetto alla nozione elaborata in vigenza dell'art. 15 co. 3 lett. a) del DL 185/2008 (conv. L. 2/2009), includendo esclusivamente le divergenze derivanti dalle norme che prevedono una deroga al principio di derivazione rafforzata ed escludendo, invece, le divergenze derivanti da fenomeni meramente valutativi che non trovano riconoscimento fiscale in base alle norme del TUIR e le divergenze derivanti dalla deduzione in via extracontabile del valore fiscale dell'avviamento, dei marchi e delle altre attività a vita utile indefinita.
Un altro aspetto in relazione al quale il nuovo regime si differenzia rispetto al previgente attiene alla definizione di "singola fattispecie", cui si applica l'omonimo metodo di riallineamento, alternativo al metodo del saldo globale.