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Liquidazione coatta amministrativa - Acquisti effettuati successivamente - Detraibilità dell'IVA (Cass. 15.2.2025 n. 3875)

Pubblicato il 24 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Con l'ordinanza 15.2.2025 n. 3875, la Cassazione ha affermato che spetta il diritto alla detrazione dell'IVA in capo a una società messa in liquidazione coatta amministrativa, anche per gli acquisti effettuati dopo l'avvio della procedura.
Nel caso di specie, secondo i giudici, dopo l'assoggettamento alla procedura concorsuale, cessa il regime di esenzione IVA (per l'effettuazione di operazioni assicurative) che caratterizzava l'attività della società in bonis e "torna ad essere applicabile l'ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell'IVA".
Ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, a nulla rileva l'esiguità delle operazioni attive poste in essere durante la fase di liquidazione. Inoltre, secondo la Corte, è da ritenersi soddisfatto il requisito di inerenza poiché gli acquisti effettuati sono funzionali rispetto all'attività ordinaria di liquidazione coatta medesima (da qualificarsi, comunque, come esercizio dell'attività d'impresa).

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