Con l'ordinanza 15.2.2025 n. 3875, la Cassazione ha affermato che spetta il diritto alla detrazione dell'IVA in capo a una società messa in liquidazione coatta amministrativa, anche per gli acquisti effettuati dopo l'avvio della procedura.
Nel caso di specie, secondo i giudici, dopo l'assoggettamento alla procedura concorsuale, cessa il regime di esenzione IVA (per l'effettuazione di operazioni assicurative) che caratterizzava l'attività della società in bonis e "torna ad essere applicabile l'ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell'IVA".
Ai fini del riconoscimento del diritto alla detrazione ex art. 19 co. 1 del DPR 633/72, a nulla rileva l'esiguità delle operazioni attive poste in essere durante la fase di liquidazione. Inoltre, secondo la Corte, è da ritenersi soddisfatto il requisito di inerenza poiché gli acquisti effettuati sono funzionali rispetto all'attività ordinaria di liquidazione coatta medesima (da qualificarsi, comunque, come esercizio dell'attività d'impresa).