L'art. 17 del DLgs. 192/2024 ha riformulato il co. 2-bis dell'art. 177 del TUIR, il quale ora prevede che, in caso di conferimento di partecipazioni "qualificate", la società conferitaria deve essere partecipata unicamente dal conferente oppure, nel caso in cui il conferente sia una persona fisica, dal conferente e dai suoi familiari di cui all'art. 5 co. 5 del TUIR. In ogni caso, la verifica del superamento delle soglie percentuali di qualificazione previste dall'art. 177 co. 2-bis del TUIR deve essere effettuata con riferimento a ogni conferente, non essendo possibile considerare le partecipazioni complessivamente conferite.
Gli Autori rilevano che, non operando la condizione della società conferitaria "unipersonale", qualora una partecipazione societaria sia detenuta in regime di comunione indivisa da più soggetti qualificabili come familiari ai sensi dell'art. 5 co. 5 del TUIR, il conferimento può essere effettuato in regime di realizzo controllato ex art. 177 co. 2-bis del TUIR.