I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'UE, che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia o si sono ivi identificativi direttamente, possono fare valere il credito IVA maturato nel nostro Paese chiedendo il rimborso:
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tramite il "portale elettronico" allo Stato membro ove sono stabiliti, il quale inoltra la domanda all'Agenzia delle Entrate (art. 38-bis2 del DPR 633/72);
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oppure attraverso le modalità (dichiarazione annuale e modello TR) previste ordinariamente per i soggetti passivi italiani.
Tuttavia, il soggetto non residente non può utilizzare il "portale elettronico" per ottenere il rimborso dell'eccedenza d'imposta relativa alle fatture passive intestate alla sua partita IVA italiana. Infatti, l'utilizzo di quest'ultima denota la scelta di ottenere il rimborso, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del DPR 633/72 (es. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.7.2024 n. 147).