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Nomina di rappresentante fiscale - Identificazione diretta - Modalità per chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Italia

Pubblicato il 25 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

I soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri dell'UE, che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia o si sono ivi identificativi direttamente, possono fare valere il credito IVA maturato nel nostro Paese chiedendo il rimborso:
  • tramite il "portale elettronico" allo Stato membro ove sono stabiliti, il quale inoltra la domanda all'Agenzia delle Entrate (art. 38-bis2 del DPR 633/72);
  • oppure attraverso le modalità (dichiarazione annuale e modello TR) previste ordinariamente per i soggetti passivi italiani.
Tuttavia, il soggetto non residente non può utilizzare il "portale elettronico" per ottenere il rimborso dell'eccedenza d'imposta relativa alle fatture passive intestate alla sua partita IVA italiana. Infatti, l'utilizzo di quest'ultima denota la scelta di ottenere il rimborso, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del DPR 633/72 (es. risposta a interpello Agenzia delle Entrate 11.7.2024 n. 147).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).