L'introduzione del co. 15-quater nell'art. 173 del TUIR consolida il quadro di certezza operativa già rinvenibile a livello di prassi ufficiali, relativamente all'ammissibilità di condotte che prevedono la cessione di partecipazioni di società cui sono stati previamente attribuiti patrimoni aventi natura di aziende mediante scissione (tramite scorporo ex art. 2506.1 c.c., ma anche "tradizionale" ex art. 2506 c.c.).
Resta fermo che le scissioni "tradizionali", sia proporzionali che asimmetriche, aventi per oggetto scissioni di singoli beni, quando inserite in una complessiva condotta che comprenda la successiva cessione, da parte dei soci della scissa, delle partecipazioni nella società beneficiaria della scissione del patrimonio "non azienda" può configurare abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000.
L'Autore osserva che, se il cessionario dei beni avesse un effettivo interesse a possederli non già direttamente, ma per il tramite di una propria società, si dovrebbe confrontare l'utilizzo dello strumento giuridico della scissione dei beni e della successiva cessione delle partecipazioni con l'utilizzo dello strumento giuridico del conferimento dei beni in società da parte dell'acquirente. In questo caso, si dovrebbe essere in presenza di due condotte alternative, aventi pari dignità giuridica, per pervenire al medesimo legittimo risultato finale di sistemazione degli interessi economici.