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Ricorso notificato dopo l'1.7.2019 mediante posta e non in via telematica - Inammissibilità (Cass. 24.2.2025 n. 4815)

Pubblicato il 26 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

La Corte di Cassazione del 24.2.2025 n. 4815 ha stabilito che il ricorso cartaceo notificato dopo l'1.7.2019 con modalità differenti da quelle telematiche è inammissibile e non opera alcuna sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c.
La pronuncia si pone in contrasto con la sentenza della stessa Cassazione n. 585 del 10.1.2025 che si è espressa in senso opposto.

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Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a ottobre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).