La Corte di Cassazione del 24.2.2025 n. 4815 ha stabilito che il ricorso cartaceo notificato dopo l'1.7.2019 con modalità differenti da quelle telematiche è inammissibile e non opera alcuna sanatoria della notifica per raggiungimento dello scopo ex art. 156 co. 3 c.p.c.
La pronuncia si pone in contrasto con la sentenza della stessa Cassazione n. 585 del 10.1.2025 che si è espressa in senso opposto.