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Ambito applicativo - Termini - Novità del DL 202/2024 convertito (c.d. DL "Milleproroghe")

Pubblicato il 26 febbraio 2025 Sole24Ore, Eutekne

L'art. 3-bis co. 1 e 2 del DL 202/2024 (conv. L. 15/2025) ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 limitatamente ai debiti che erano stati inclusi nell'originaria domanda, il cui termine era scaduto il 30.6.2023.
Occorre a tal fine presentare domanda entro il 30.4.2025 e le somme saranno liquidate d'ufficio entro il 30.6.2025.
Non possono rientrarvi i debitori che hanno pagato le rate e che, al 31.12.2024 non erano decaduti, così come i debitori che hanno pagato tardi le rate senza sforare i 5 giorni di tolleranza. Questi debitori di conseguenza devono pagare la rata scadente il 28.2.2025.
Per i debitori riammessi, il termine per pagare le somme o la prima rata scade il 31.7.2025; se i pagamenti delle rate successive saranno regolari, permangono i benefici della rottamazione (stralcio di sanzioni, interessi e aggi).

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 15 maggio 2026
Ulteriore credito d’imposta 2025 “ZES unica mezzogiorno”

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante di non aver usufruito del credito d’imposta “Transizione 5.0, per ottenere la maggiorazione pari al 14,6189%...

Scadenza del 15 maggio 2026
CPB 2025-2026 sanatoria 2019-2023

Versamento terza rata (di max 10), maggiorata degli interessi dell’1,6% decorrenti dal 15.3.2026, delle imposte sostitutive da parte dei soggetti ISA che hanno aderito al CPB 2025-2026 al fine d...

Scadenza del 18 maggio 2026
Iva Liquidazione mensile e trimestrale

Liquidazione IVA riferita ad aprile e versamento dell’imposta dovuta;liquidazione IVA riferita al primo trimestre e versamento dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi dell’1% ...

Scadenza del 18 maggio 2026
Irpef Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate ad aprile relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).