Secondo l'Agenzia delle Entrate, i dividendi, gli interessi e le royalties pagati a società del gruppo non residenti possono essere esentati dagli obblighi di prelievo alla fonte previsti dagli artt. 25, 26 e 27 del DPR 600/73 anche se il pagamento avviene prima del compiersi del possesso minimo della partecipazione (stabilito in un anno dagli artt. 27-bis e 26-quater del DPR 600/73 per i rapporti infragruppo), se le società italiane che corrispondono i redditi hanno aderito al regime di adempimento collaborativo.
Gli obblighi reciproci assunti dalle parti, infatti, sono tali per cui è semplice verificare ex post, dopo i pagamenti, che la partecipazione viene detenuta in modo ininterrotto per almeno un anno.
I principi in questione si rinvengono:
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nella risposta a interpello 25.2.2025 n. 48, riferita ai dividendi corrisposti ad una società madre olandese;
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nella risposta a interpello 25.2.2025 n. 49, riferita agli interessi corrisposti ad una società madre svizzera (nei rapporti con la Svizzera, il periodo minimo di detenzione della partecipazione è elevato a due anni)