In data 26.2.2025, l'OIC ha pubblicato in via definitiva la risposta alla richiesta di chiarimento sul trattamento dei ricavi derivanti dall'emissione di buoni pasto.
Il contenuto della risposta ricalca, per quanto attiene alle modalità di contabilizzazione, quello contenuto nella bozza rilasciata il 10.12.2024, ma viene definito in maniera più precisa il funzionamento dei buoni pasto sia dal punto di vista economico che dal punto di vista giuridico.
Una modifica sostanziale rispetto alla bozza è stata apportata in merito al momento di iscrizione del ricavo da parte della società emittente.
Nel dettaglio, ad avviso dello standard setter, sulla base delle disposizioni contenute nel documento OIC 34 (§ A.5-A.7), nella fattispecie rappresentata, l'emittente agisce per conto di un soggetto terzo e, quindi, deve contabilizzare i ricavi al netto dei costi sostenuti verso gli esercizi convenzionati, così da dare evidenza alla commissione realizzata.
La società emittente, sulla base dei diritti ed obblighi derivanti dai contratti stipulati con gli esercizi convenzionati, valuta il momento di iscrizione del ricavo sulla base del trasferimento sostanziale dei rischi e benefici ai sensi dell'OIC 34 (§ 23).