Con l'ordinanza n. 4931 del 25.2.2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della detraibilità dell'IVA assolta in relazione ad attività preparatorie cui non fa seguito il concreto svolgimento di un'attività economica, occorre in particolare che:
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i beni e servizi acquisiti, anche se non inseriti immediatamente nel ciclo produttivo, siano necessari all'organizzazione dell'impresa o funzionali all'iniziativa economica programmata;
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il mancato utilizzo dei beni o servizi sia determinato da cause indipendenti dalla volontà del soggetto acquirente, sia pure assunte in un'accezione ampia.
Nel caso specifico, una società operante nel settore medico-sanitario aveva assolto l'IVA su fatture passive emesse per attività preparatorie ai fini dell'apertura di una nuova struttura ambulatoriale, che tuttavia non era mai entrata in funzione, e la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto detraibile l'IVA assolta per le attività prodromiche a quella mai iniziata, in quanto funzionali a questa. Tuttavia, secondo la Suprema Corte, il giudice di secondo grado aveva omesso di verificare l'assolvimento, da parte della società, dell'onere di provare che il mancato inizio dell'attività fosse stato determinato da cause indipendenti dalla sua volontà.