Secondo quanto chiarito dalla risposta a interpello Agenzia delle Entrate 27.2.2025 n. 50, quando il corrispettivo incassato a fronte di una cessione paritaria di quote societarie viene ripartito tra i cedenti, attraverso un accordo autonomo, in modo non proporzionale, la plusvalenza è imponibile in base al prezzo indicato in atto come reddito diverso ex lett. c-bis) del co. 1 dell'art. 67 del TUIR.
Nel caso di specie, i soci che hanno trasferito la propria quota di partecipazione a un terzo hanno stipulato un accordo secondo cui la ripartizione del corrispettivo complessivo per la cessione delle partecipazioni deve avvenire valorizzando i risultati che gli stessi avranno contribuito a far realizzare alla società nei periodi successivi alla prima cessione.
L'eccedenza incassata dal socio che si avvantaggia, pur non essendo soggetta a imposta di donazione, si considera imponibile non secondo la disciplina del capital gain, ma in applicazione dell'art. 67 co. 1 lett. l) del TUIR.
Questa disposizione individua, tra i redditi diversi, quelli che derivano "da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere".