Il procedimento di conferma delle misure protettive richiede che l'imprenditore, innanzitutto, proceda con il deposito del ricorso presso il tribunale competente.
È richiesto ulteriormente che, entro venti giorni, decorrenti dalla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione della nomina da parte dell'esperto, l'imprenditore chieda la pubblicazione, presso il Registro delle imprese, del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.
Posta l'assenza di una previsione normativa espressa, deve ritenersi che, trattandosi di una mera pubblicità notizia, l'omissione dell'iscrizione del numero di ruolo generale, determini una semplice irregolarità che può essere sanata, anche successivamente al termine indicato, senza che ciò incida sull'efficacia delle misure protettive.
In tal senso si è espresso Trib. Firenze 9.11.2024.
La mancata sanzione trova giustificazione nella ratio della pubblicazione del numero di ruolo generale, il cui fine è quello di informare i terzi circa l'esistenza del procedimento (e il suo numero di registro), affinché possano adottare le opportune iniziative.
Pertanto, trattandosi di una formalità strumentale alla conoscenza del procedimento, la sua omissione non incide sull'efficacia delle misure protettive.
La pronuncia consente di approfondire anche il tema delle condizioni necessarie alla conferma delle misure protettive e delle misure cautelari atipiche con riferimento ai rapporti bancari.