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Plusvalenze da cessione dell'immobile dopo la consolidazione della proprietà piena per riscatto oneroso dell'usufrutto

Pubblicato il 03 marzo 2025 Sole24Ore, Eutekne

Nella sentenza 12.2.2025 n. 3614, la Corte di Cassazione si sofferma sul computo della plusvalenza derivante dalla vendita di un immobile la cui titolarità piena era stata acquistata in due diversi momenti; le venditrici, infatti, avevano:
  • acquisito la nuda proprietà dell'immobile mortis causa, a seguito del decesso della madre;
  • acquistato a titolo oneroso l'usufrutto, riscattandolo dalla nonna.
In applicazione di quanto chiarito dalle Entrate nella ris. 188/2009, l'Ufficio dell'Agenzia riteneva che la cessione fosse plusvalente limitatamente all'usufrutto, in quanto avvenuta entro 5 anni ex art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR e riteneva che la quota di corrispettivo percepito, corrispondente all'usufrutto, dovesse essere quantificata sulla base dell'età delle venditrici (mentre il prezzo pagato era stato calcolato sull'età della nonna cedente).
Le contribuenti ritenevano che, al fine della quantificazione della plusvalenza, fosse necessario confrontare prezzo di acquisto e corrispettivo di vendita calcolati sul medesimo coefficiente.
La Corte di Cassazione rigettando il ricorso delle contribuenti, afferma, invece, l'irrilevanza di "ogni valutazione sull'età del precedente usufruttuario da cui procede il riscatto".

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